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LA CONFERENZA
PERMANENTE
PER
I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Nella
odierna
seduta del 10 febbraio 2011:
VISTI gli
articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune;
VISTO l’articolo
4, comma 2, della legge
26 febbraio 19992, n. 42, che demanda ad un decreto del
Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
università e ricerca, l’individuazione di criteri e modalità per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell’area
sanitaria, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla
formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti
di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi
universitari stessi;
CONSIDERATO che,
in ragione del mutato quadro costituzionale, i Ministeri della
salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo tempo
convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge
facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, ad
un Accordo che è stato perfezionato nel corso della seduta della
Conferenza Stato-Regioni del
16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
VISTA la nota in
data 7
luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso, ai fini dell’esame
in Conferenza Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto,
previamente concertata con il Ministero dell’università e della
ricerca, volta ad introdurre talune modifiche della disciplina di
cui al citato Accordo del 16 dicembre 2004;
VISTA la lettera
in data 20 luglio 2010 con la quale tale proposta è stata diramata
alle Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che,
nel corso della riunione tecnica svoltasi in data
17 settembre 2010,
i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno
avanzato alcune richieste emendative dello schema di accordo in
parola;
VISTA la lettera
in data
30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute
ha inviato una nuova proposta di accordo che tiene conto degli
approfondimenti condotti nella predetta riunione tecnica;
CONSIDERATO che,
in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura è stata inoltrata alle
Regioni ed alle Province autonome;
VISTA la nota
dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri interessati in data 16
novembre 2010, con la quale
la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione
salute, ha formulato ulteriori osservazioni sullo schema di accordo
in parola;
VISTA la nota in
data 7 dicembre 2010, con la quale il
il
Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello
schema di accordo indicato in oggetto;
CONSIDERATO che,
con lettera in data
13 dicembre 2010, tale definitiva versione è stata
diramata alle Regioni e alle Province autonome;
VISTA la lettera
in data
14 gennaio 2011 con la quale
la Regione Veneto, Coordinatrice della
Commissione salute, ha comunicato il proprio
assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo trasmesso
dal Ministero della salute con l’anzidetta nota del
7 dicembre 2010;
RILEVATO che,
nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze ha evidenziato l’esigenza che
all’articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano
aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché
sul relativo trattamento economico”;
CONSIDERATO che
i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e del
Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere
accoglibile la richiesta emendativa come
sopra formulata;
ACQUISITO, nel
corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e
delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente
accordo stabilisce - con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e
privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e
le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli
conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente
all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il
riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai
soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia
autonomo.
3. Fermo
restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza
emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999,
possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza,
esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Art. 2.
Criteri di
valutazione
1. Il titolo
oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario è
valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:
a)
durata del corso di formazione
regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
b)
esperienza lavorativa.
2. Ad ogni
parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio
ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A del presente
accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella
durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione
teorica sia le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il
limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio
attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione
al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo
anno.
4.
L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve
essere riferibile ad una attività
coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura
professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività
deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non
continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di
stipula del presente accordo e deve essere attestata con una
dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale
risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche
ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o
sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia
del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le
attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività
lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui
alla precedente alinea, è sostituita da
autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:
a)
certificazione del possesso di partita
I.V.A riferita agli anni di
attivita' dichiarata;
b)
dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza
dichiarata;
c)
eventuale copia dei contratti di
collaborazione.
Art. 3.
Attribuzione
punteggio
1. La
valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo
è riconosciuto equivalente. Qualora la
somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo
non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia
inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda
alla effettuazione di un percorso di
compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca.
Art. 4.
Finalità ed
effetti del riconoscimento
1. Il
riconoscimento dell’equivalenza è effettuato ai fini dell’esercizio
professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L’accesso
alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il
riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del
titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del
titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del
riconoscimento, nonché sul relativo trattamento economico.
Art. 5
Titoli ammessi
alla procedura di valutazione
1. I titoli
che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del
riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati conseguiti
conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai
diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal
D.Lgs. n. 502/92 e
s.m.i., e iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo
restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza
emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999,
n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla successiva
valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data
di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in
conformità all’ordinamento allora vigente, abbiano consentito
l’esercizio professionale.
Art. 6
Titoli esclusi
dalla procedura di valutazione
1. Non sono
valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza di cui al
presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche
comunque denominati e da chiunque rilasciati:
a)
Infermiere generico (legge 29/10/1954 n°
1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b)
Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge
29/10/1954 n° 1046);
c)
Puericultrice (artt. 12 e 13 l. 19 luglio 1940, n. 1098);
d)
Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale:
art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre
1992);
e)
Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e
28 ottobre 1992);
f)
Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g)
Titoli di massofisioterapista conseguiti
dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h)
Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27
luglio 1934, n. 1265);
i) Capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j)
Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971,
n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5
luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k)
titoli universitari rilasciati dalla
Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore
professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26
febbraio 1999, n. 42;
l)
titoli universitari ISEF, Scienze
Motorie;
m)
titoli di operatore strumentista
(C.C.N.L. ANISAP);
n)
diplomi di infermiera volontaria di Croce
Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n°
95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio
dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
o)
titoli rilasciati agli infermieri
militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato
dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M.
n° 19 del 12/12/1990.
Art. 7
Procedura
1. La
procedura per il riconoscimento dell’equivalenza si avvia su istanza
dell’interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o Provincia
autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio
territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il
titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza.
2. Ogni
Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di pubblicità che
riterrà più idonee in ordine alle modalità di presentazione delle
istanze.
3. Ogni
Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell’istruttoria
relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati
formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo
successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini
dell’espletamento dell’istruttoria di cui al precedente comma 3, le
Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di
cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte integrante del
presente Accordo.
5. Ricevuta la
documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il
Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui
partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, un
rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell’università e
della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla
Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia
autonoma. In ogni caso, dovrà essere presente un rappresentante
della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale
dell’istruttoria.
6. Nell'ambito
della Conferenza di servizi può essere sentito anche un
rappresentante designato dall’Ordine o Collegio professionale ove
esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative
della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene
richiesta l’equivalenza si riferiscono.
7.
La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla
base dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8.
La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare
i propri lavori secondo le modalità operative e le priorità che
riterrà opportuno individuare.
9.
La Conferenza di servizi non viene convocata
qualora si sia già pronunciata su fattispecie identiche a
quelle oggetto di valutazione. In tal
caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle
determinazioni già adottate.
Art. 8
Termini
1. Il
procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso
con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla
data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza dell’interessato
è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento.
2. La
trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere
effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre
100 giorni dall’avvio del procedimento.
Art. 9
Clausola di
invarianza
1. Con il
presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 10
Recepimento
1. Il presente
accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Art. 11
Abrogazioni
1. L’Accordo
Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152, recante i criteri
e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, è abrogato.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi On. Dott. Raffaele
Fitto
ALLEGATO A
Tabelle dei
punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l’equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento.
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PUNTI |
DURATA DELLA FORMAZIONE |
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10 |
3
anni ovvero almeno 2250 ore |
|
8 |
2
anni ovvero almeno 1500 ore |
|
6 |
1
anno ovvero almeno 750 ore |
|
PUNTI |
ESPERIENZA LAVORATIVA |
|
10 |
20
anni o più |
|
0,5 |
Per
ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni |
Modello A
REGIONE
/PROVINCIA AUTONOMA
Scheda per la
valutazione del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
42/99
|
Nome e
cognome del richiedente |
|
|
|
Data e
luogo di nascita |
|
|
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Residenza |
|
|
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Denominazione del titolo per il quale è |
|
|
richiesta
l'equivalenza |
|
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|
Denominazione del titolo posseduto |
|
|
|
|
|
|
|
Anno di
conseguimento del titolo |
|
|
per
cui è richiesta l'equivalenza |
|
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|
Ente
formativo che lo ha rilasciato |
|
|
Durata
|
del
|
relativo
|
percorso
|
|
|
formativo
|
|
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|
Attività
lavorativa (durata e tipo) |
|
|
svolta
dal richiedente |
|
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Documenti |
allegati
|
|
|
certificazione
attestante l'attività lavorativa |
|
|
eventualmente
svolta dall'interessato |
| |
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Ricevuta
l'allegata domanda per la valutazione del titolo di ……………ai fini
della dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della legge 42/99, considerati i documenti prodotti dall'interessato
e allegati alla presente, questa Regione/Provincia chiede che il
Ministero della salute si pronunci ai sensi del………………….
Data
Il Dirigente responsabile
Modello B
REGIONE
/PROVINCIA AUTONOMA .
Relazione
illustrativa per la valutazione del titolo
di…………………………………………………
ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge 42/1999
|
Denominazione del titolo per cui è richiesta l'equivalenza: |
|
|
|
Durata
del corso: |
Anno di
conseguimento: |
|
|
|
Con
l'allegato provvedimento, l’Ente _________________________ preposto
allo scopo ha autorizzato lo svolgimento del corso di
_______________________________________________
articolato
su ____________anni.
Per
accedere al corso di cui trattasi era necessario ………………………………………….
Al
termine del corso di cui trattasi, si acquisiva il titolo di
…………………………….…. che consentiva ……….
Il corso in
questione prevedeva lo studio delle seguenti materie:
•
•
•
Valutati gli
atti, tenuto conto di quanto sancito dagli Accordi raggiunti il 16
dicembre 2004 e il ………………… in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, adottati con D.P.C.M.
………… recante i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma
2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, questa Regione/Provincia
autonoma chiede al Ministero della salute di pronunciarsi ai sensi
del D.P.C.M.
Data
Il Dirigente responsabile
|